Apprendistato

Apprendistato

Viale Murillo 17, 20149, Milano

Obiettivo del corso

L’apprendistato è un contratto di lavoro a causa mista (rapporto di lavoro vero e proprio e finalità formativa) ed è finalizzato a favorire l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro attraverso l’acquisizione di un mestiere e/o di una professionalità specifica.

Il datore di lavoro che assume un apprendista ha l’obbligo di impartire o far impartire al nuovo dipendente la formazione necessaria per diventare un lavoratore qualificato, considerando le tre tipologie di formazione:

  • Esterna (erogata totalmente all’esterno dell’azienda)
  • Interna (erogata totalmente all’interno dell’azienda)
  • Integrata (erogata parte all’esterno dell’azienda e parte all’interno).

Qualunque sia la scelta, la formazione deve comprendere competenze di base e trasversali e competenze tecnico-professionali.

La definizione della tipologia di formazione, dei contenuti delle competenze e del monte ore previsto, avviene con la stesura del Piano formativo individuale (generale per tutta la durata del contratto; di dettaglio per ogni anno di contratto), predisposto sulla base sia delle indicazioni normative previste dai CCNL (per le competenze tecnico-professionali), sia delle indicazioni previste dal QRSP (Quadro Regionale degli Standard Professionali – per l’erogazione delle competenze di base e trasversali).

Nel corso degli anni, per la disciplina dell’apprendistato, si è sviluppata una copiosa normativa, la quale stabiliva di volta in volta regolamenti e linee guida, regionali e nazionali, anche per ‘finestre temporali’ entro cui assumere con una tipologia o con un’altra.
Durante questi ultimi anni si possono evidenziare le operazioni atte ad armonizzare e uniformare tale normativa e i cambiamenti più significativi:

  • Abrogazione della ‘vecchia disciplina’ – d. lgs. n. 276 del 2003, legge n. 276/2003 Riforma Biagi
  • periodo transitorio – Testo Unico dell’Apprendistato con il d.lgs. n. 167/2011
  • Testo Unico dell’Apprendistato divenuto Legge n. 92 del 2012 – legge Fornero
  • Legge di conversione n. 78/2014: “Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell’occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese”
  • DLG. n.81 –GIUGNO 2015 (attualmente in vigore)

Competenze acquisite

Sulla base del titolo di studio

Programma

Sono previste differenti discipline a seconda del regime di assunzione del lavoratore; infatti il contratto di apprendistato è distinto in tre tipologie, pertanto l’azienda può assumere scegliendo fra i seguenti articoli contrattuali, secondo le proprie esigenze:

1) Apprendistato di 1° livello:
APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA E IL DIPLOMA PROFESSIONALE, IL DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE E IL CERTIFICATO DI SPECIALIZZAZIONE TECNICA SUPERIORE – Art. 43 –DLGS 81/2015

Strutturato in modo da coniugare la formazione effettuata in azienda con l’istruzione e la formazione professionale svolta dalle istituzioni formative, che operano nell’ambito dei sistemi regionali di istruzione e formazione. Consente, quindi, l’acquisizione di un titolo di studio dopo la licenza media.

– DESTINATARI: giovani che hanno compiuto i 15 anni di età e fino al compimento dei 25 (24 anni e 364 giorni)

– CHI PUO’ ASSUMERE: imprese di tutti i settori produttivi

– DURATA DEL CONTRATTO:

  • la durata minima del contratto non può essere inferiore a sei mesi
  • la durata massima è stabilita in funzione del titolo di studio da conseguire:
    a. 3 anni per la qualifica di istruzione e formazione professionale –corsi triennali di IFP
    b. 4 anni per il diploma di istruzione e formazione professionale –corso quadriennale
    c. 4 anni per il diploma di istruzione secondaria superiore
    d. 2 anni per la frequenza del corso annuale integrativo per l’ammissione all’esame di Stato di cui all’art. 15, comma 6 Dlgs n.226/2005
    e. 1 anno per il diploma di istruzione e formazione professionale per coloro che sono in possesso della qualifica di istruzione e formazione professionale, nell’ambito dell’indirizzo professionale corrispondente
    f. 1 anno per il conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore – corso IFTS
  • facoltà di prorogare di un anno il contratto di apprendistato:
    a. dei giovani che hanno concluso positivamente il percorso formativo e conseguito il titolo di studio per lo sviluppo di ulteriori competenze
    b. dei giovani che non hanno concluso positivamente il percorso formativo per consentire il conseguimento del titolo di studio

– VANTAGGI PER L’AZIENDA:

  • I CCNL consentono l’inquadramento dell’apprendista in una qualifica fino a due livelli inferiori rispetto a quella di fine contratto o l’applicazione di una percentuale progressiva in base all’anzianità lavorativa
  • Il Dlgs n.81/2015 prevede uno sgravio retributivo significativo rispetto alla monte ore della formazione:

a) Le ore di formazione esterna svolte presso l’istituzione formativa non sono retribuite da parte del datore di lavoro
b) Le ore di formazione interna svolte presso l’azienda, sono retribuite al 10%
c) Le ore di lavoro restanti sono retribuite al 100% come da contratto applicato

  • Le spese sostenute per la formazione degli apprendisti sono escluse dalla base per il calcolo dell’IRAP
  • I lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l’applicazione di particolari incentivi fiscali
  • Per le imprese con più di 10 dipendenti si applica l’aliquota del 10% della retribuzione imponibile
  • Per le imprese con meno di 10 dipendenti c’è lo sgravio contributivo del 100% nei primi tre anni; dal 4° anno si applica l’aliquota del 10%
  • In caso di conferma di assunzione a tempo indeterminato, a conclusione del periodo di apprendistato l’azienda beneficia degli sgravi contributivi anche per l’anno successivo
  • Il Dlgs n.150/2015 all’art. 32 , prevede, a titolo di sperimentazione per le assunzioni con questo tipo di contratto fino al 2020, i seguenti sgravi:
    a) Non trova applicazione il contributo di licenziamento (art.2, commi 31 e 32 L. n.92/2012)
    b) L’aliquota contributiva del 10% (art.1, comma 773 L. n.296/2006), è ridotta al 5%
    c) È riconosciuto lo sgravio totale dei contributi a carico del datore di lavoro di finanziamento dell’ASPI (art. 42, comma 6 DLgs n. 81/2015) e dello 0,30% previsto dall’art.25 L. n.845/1978)

2) Apprendistato di 2° livello:
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE O CONTRATTO DI MESTIERE – Art. 44 DLGS 81/2015

Consente di acquisire una qualificazione professionale prevista dai contratti collettivi di lavoro e maturare competenze di base, trasversali e tecnico-professionali.

– DESTINATARI: giovani che hanno da 18 (o 17 nel caso di possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del Dlgs n.226/2005) a 29 anni (28 anni e 364 giorni)
– Possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati
– Gli accordi interconfederali e i CCNL, in ragione del tipo di qualificazione professionale ai fini contrattuali da conseguire, stabiliscono la durata, le modalità di erogazione della formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali, la durata minima (non inferiore a sei mesi).
La durata massima non può essere superiore a tre anni (a cinque per i profili professionali caratterizzanti la figura dell’artigianato individuati dalla contrattazione collettiva di riferimento)
– Soggetti beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione, senza limiti di età

– FORMAZIONE:

  • Tecnico – professionale: la formazione di tipo professionalizzante è svolta sotto la responsabilità del datore di lavoro; il numero di ore è definito dai CCNL di riferimento
  • Base e trasversale: la formazione per l’acquisizione di competenze di base e trasversali è integrata dall’offerta formativa pubblica, quindi gratuita, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, interna o esterna all’azienda. Il numero di ore di cui è possibile usufruire, varia in base al titolo di studio dell’apprendista:
    a) Se si tratta di una laurea o titolo almeno equivalente n. 40 ore
    b) Se si tratta di un diplomato o di apprendista in possesso di qualifica professionale, n. 80 ore
    c) Se si tratta di apprendisti privi di titolo di studio, in possesso di licenza elementare e/o di licenza di scuola media inferiore, n. 120 ore

– VANTAGGI PER L’AZIENDA:

  • Incentivi contributivi: I datori di lavoro usufruiscono di una contribuzione a loro carico, per tutta la durata dell’apprendistato, pari al 11,31% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (mentre la quota a carico dell’apprendista è pari al 5,84%) a decorrere dall’1 gennaio 2013. Al termine del periodo di apprendistato l’agevolazione contributiva viene riconosciuta anche per i dodici mesi successivi.
    Il D.Lgs 81/2015 ha previsto la possibilità di assumere in apprendistato persone disoccupate ai fini della loro qualificazione o riqualificazione, a prescindere dall’età anagrafica posseduta al momento dell’assunzione. Come già previsto nel Testo Unico sull’apprendistato (Decreto Legislativo 167/2011) possono essere assunti con questo contratto anche i lavoratori in mobilità, in tal caso valgono le disposizioni agevolative della legge 23 luglio 1991, n. 223
  • Incentivi economici e retributivi: Il D.Lgs 81/2015 permette di assumere l’apprendista inquadrandolo fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria di destinazione a cui è finalizzato il contratto, in base alle modalità definite dalla contrattazione collettiva di livello interconfederale o nazionale.
    È sempre la contrattazione collettiva a stabilire, poi, le regole di avanzamento retributivo.
    In maniera alternativa rispetto al sottoinquadramento, la contrattazione collettiva può stabilire la retribuzione dell’apprendista in misura percentuale e in modo graduale all’anzianità di servizio.
  • Incentivi normativi: Gli assunti con contratto di apprendistato non rientrano, per tutta la durata del periodo formativo, nella base di calcolo per l’applicazione di particolari istituti previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva: ciò significa, ad esempio, che ai fini del computo dell’aliquota dei disabili, prevista dalla legge n. 68/1999 non sono presi in considerazione gli apprendisti. Il Decreto Legislativo 81/2015 ha poi previsto che siano esclusi dagli obblighi di stabilizzazione gli apprendisti assunti con le tipologie dell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e dell’apprendistato di alta formazione e ricerca.
  • Incentivi fiscali Le spese sostenute per la formazione degli apprendisti sono escluse dalla base per il calcolo dell’IRAP.

Per chi assume con un contratto di apprendistato si offre la possibilità di sommare i benefici previsti per questa tipologia contrattuale,
con il bonus Garanzia Giovani (quando previsto).

3) Apprendistato di 3° livello:
APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E RICERCA – Art. 45 – DLGS 81/2015

Destinatari

  • Età: giovani da 18 a 29 anni
  • Requisiti per l’assunzione:
    titolo di studio di:
    – Diploma di scuola secondaria superiore
    – Diploma di istruzione e formazione professionale + Certificato di IFTS oppure
    – Diploma professionale di stato

Finalità
consentire l’inserimento in un’impresa e contemporaneamente conseguire un titolo di studio di:

  • diploma ITS
  • specializzazione tecnica superiore
  • titolo universitario (laurea triennale e specialistica, dottorato di ricerca)
  • titolo di alta formazione
  • master di I e II livello
  • attività di ricerca
  • praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche

Durata

  • Minima 6 mesi
  • Massima in base al titolo da conseguire:
    – Diploma ITS 36 mesi
    – Laurea triennale 36 mesi
    – Laurea magistrale 36 mesi
    – Laurea a ciclo unico 48 mesi
    – Master di I livello 12 mesi
    – Master di II livello 24 mesi
    – Dottorato di ricerca 48 mesi
    – Attività di ricerca 36 mesi (+ eventuali 12)
    – Praticantato in rapporto al conseguimento dell’attestato di compiuta pratica per l’ammissione all’esame di Stato

FONTI DI REGOLAMENTAZIONE

  • Normativa lavoristica:
    a) Nazionale in materia di apprendistato
    b) Regionale in materia di apprendistato
  • Normativa scolastica:
    a) Nazionale in materia di istruzione di livello terziario
    b) Regionale in materia di alta formazione
  • Fonte negoziale:
    a) Accordi interconfederali
    b) CCNL

Il processo che porta alla sottoscrizione di contratti di Apprendistato di III livello può essere suddiviso i tre fasi successive:

1) Avere presente la disciplina comune che governa tutte e tre le tipologie di apprendistato (art. 42 decreto n. 81/2015), le indicazioni di dettaglio dell’art.45 (decreto n. 81/2015) e le indicazioni di dettaglio del decreto ministeriale 12 ottobre 2015
2) Riprendere le indicazioni di dettaglio della delibera della Giunta Regionale n. X/4676/2015 condivise con le parti sociali e le istituzioni formative nell’accordo 9/5/2016
3) Analizzare quanto concordato in materia di apprendistato di alta formazione e ricerca mediante appositi accordi interconfederali o nel CCNL applicato dall’impresa

Limiti numerici

  • Rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate
  • 100% per le aziende fino a 10 lavoratori
  • Massimo 3 apprendisti per le aziende fino a 3 lavoratori dipendenti

Step per attivare il contratto
1. Sottoscrizione del Protocollo tra istituzione formativa e datore di lavoro
2. Stipula del contratto da parte dell’impresa (in forma scritta)
3. Redazione del PFI da parte dell’istituzione formativa in accordo con il datore di lavoro
4. Avvio delle attività e del rapporto di lavoro
5. Dossier individuale

Requisiti e condizioni per l’accesso:

DESTINATARI: giovani che hanno compiuto i 15 anni di età e fino al compimento dei 25 (24 anni e 364 giorni)

  • Normativa lavoristica:

a) Nazionale in materia di apprendistato

b) Regionale in materia di apprendistato

  • Normativa scolastica:

a) Nazionale in materia di istruzione di livello terziario

b) Regionale in materia di alta formazione

  • Fonte negoziale:

a) Accordi interconfederali

b) CCNL

Il processo che porta alla sottoscrizione di contratti di Apprendistato di III livello può essere suddiviso i tre fasi successive:

1) Avere presente la disciplina comune che governa tutte e tre le tipologie di apprendistato (art. 42 decreto n. 81/2015), le indicazioni di dettaglio dell’art.45 (decreto n. 81/2015) e le indicazioni di dettaglio del decreto ministeriale 12 ottobre 2015

2) Riprendere le indicazioni di dettaglio della delibera della Giunta Regionale n. X/4676/2015 condivise con le parti sociali e le istituzioni formative nell’accordo 9/5/2016

3) Analizzare quanto concordato in materia di apprendistato di alta formazione e ricerca mediante appositi accordi interconfederali o nel CCNL applicato dall’impresa Limiti numerici Rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate, 100% per le aziende fino a 10 lavoratori, Massimo 3 apprendisti per le aziende fino a 3 lavoratori dipendenti

Certificazione finale

Sulla base del titolo di studio

Sulla base della tipologia d’apprendistato.

  • ART.43 (1°livello)
    • Durata massima di 3 anni per la qualifica professionale
    • Durata massima di 1 anno per il diploma professionale
    • Durata massima di 1 anno per la specializzazione IFTS
  •  ART.44 (2°livello): sulla base del CCNL di riferimento e della scelta aziendale
  •  ART.45 (3°livello):durata massima di 2 anni

Viale Murillo 17, 20149, Milano

Mappa 

Retribuzione sulla base della tipologia di apprendistato e del CCNL di riferimento

Su richiesta dell’apprendista o dell’azienda

Informazioni

Ente promotoreCapac

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Contatti

Responsabile Apprendistato duale IFTS e Alta Formazione ITS

TEL: 02 40305279

MAIL: k.maltese@capac.it

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